mercoledì 31 ottobre 2012

PUBBLICHIAMO RISPOSTA A INTERROGAZIONE SU ORARI CHIUSURA UFFICI PUBBLICI




Segreteria  Generale Comune di Collegno

Prot. n. 45280                                                                       Collegno lì, 31 Ottobre 2012


Al Gruppo Consiliare Lega Nord
Piemont Padania

e.p.c.      Al Sindaco

  “          Al Presidente del Consiglio Comunale


OGGETTO: Risposta Vs. richiesta del 22/10/2012 ad oggetto “Chiusura straordinaria uffici comunali”


Con la nota in oggetto codesto gruppo consiliare chiedeva “copia del documento ufficiale nel quale si evince la volontà del Consiglio Comunale di procedere con tale chiusura al pubblico relativa all’Ordinanza del Sindaco n. 24 del 18/10/2012” . Richiesta che origina dal riferimento legislativo all’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, contenuto nell’Ordinanza. Tale norma recita testualmente che: “Il Sindaco,  altresi',  coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi  espressi  dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa   con   i  responsabili  territorialmente  competenti  delle amministrazioni  interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici  pubblici  localizzati  nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento  dei  servizi  con  le esigenze complessive e generali degli utenti”.

La complessità della norma citata impone necessariamente una lettura organica e sistematica, che parta dall’individuazione e separazione dei destinatari della norma. L’articolato si riferisce infatti a due distinte tipologie di soggetti destinatari, nei confronti dei quali il potere di ordinanza riconosciuto al Sindaco si applica con due differenti processi. Da un lato la norma attribuisce il potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari  “degli  esercizi commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei servizi pubblici” dall’altro il potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari  “degli uffici pubblici localizzati  nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento  dei  servizi  con  le esigenze complessive e generali degli utenti”.

Nel primo caso la norma prevede espressamente, quale iter procedurale, la preventiva espressione di indirizzi da parte del Consiglio Comunale; in ciò si assiste ad un potere di ordinanza del Sindaco “affievolito”; nè potrebbe essere altrimenti trattandosi di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici, con ciò essendo doveroso il riconoscimento di un potere di indirizzo del Consiglio in relazione agli interesse tutelati. Nel secondo caso la norma prevede unicamente un’intesa con i  responsabili  territorialmente  competenti  delle amministrazioni  interessate (che nel caso del Comune si riferisce ai responsabili della tecno struttura – direttore, dirigenti). Tale minor rigore procedurale della norma è conseguente anche e soprattutto alla diversa portata ed ampiezza dei soggetti destinatari.

E’ pertanto inequivocabile che nell’adozione dell’ordinanza n. 24 del 18/10/2012, il potere di ordinanza abbia potuto esplicarsi anche in assenza di espresso indirizzo del Consiglio Comunale in merito, in quanto il dispositivo attiene uffici pubblici e non esercizi commerciali o servizi pubblici.

Distinti saluti.


Il  Segretario Generale

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