Segreteria Generale Comune di Collegno
Prot. n. 45280 Collegno
lì, 31 Ottobre 2012
Al Gruppo Consiliare Lega Nord
Piemont Padania
e.p.c. Al Sindaco
“ Al Presidente del Consiglio Comunale
OGGETTO: Risposta Vs. richiesta del 22/10/2012
ad oggetto “Chiusura straordinaria uffici comunali”
Con la nota in oggetto
codesto gruppo consiliare chiedeva “copia
del documento ufficiale nel quale si evince la volontà del Consiglio Comunale
di procedere con tale chiusura al pubblico relativa all’Ordinanza del Sindaco
n. 24 del 18/10/2012” . Richiesta che origina dal riferimento legislativo
all’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, contenuto nell’Ordinanza. Tale
norma recita testualmente che: “Il
Sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con
i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti”.
La complessità della
norma citata impone necessariamente una lettura organica e sistematica, che
parta dall’individuazione e separazione dei destinatari della norma.
L’articolato si riferisce infatti a due distinte tipologie di soggetti
destinatari, nei confronti dei quali il potere di ordinanza riconosciuto al
Sindaco si applica con due differenti processi. Da un lato la norma attribuisce
il potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari “degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici” dall’altro il potere di
coordinamento e riorganizzazione degli orari
“degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e
generali degli utenti”.
Nel primo caso la norma
prevede espressamente, quale iter procedurale, la preventiva espressione di
indirizzi da parte del Consiglio Comunale; in ciò si assiste ad un potere di
ordinanza del Sindaco “affievolito”; nè potrebbe essere altrimenti trattandosi
di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici, con ciò essendo
doveroso il riconoscimento di un potere di indirizzo del Consiglio in relazione
agli interesse tutelati. Nel secondo caso la norma prevede unicamente un’intesa
con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate
(che nel caso del Comune si riferisce ai responsabili della tecno struttura –
direttore, dirigenti). Tale minor rigore procedurale della norma è conseguente
anche e soprattutto alla diversa portata ed ampiezza dei soggetti destinatari.
E’ pertanto
inequivocabile che nell’adozione dell’ordinanza n. 24 del 18/10/2012, il potere
di ordinanza abbia potuto esplicarsi anche in assenza di espresso indirizzo del
Consiglio Comunale in merito, in quanto il dispositivo attiene uffici pubblici
e non esercizi commerciali o servizi pubblici.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
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